IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 414/95 R.G. promossa da MI.FA.DI. S.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vellutini ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Firenze, via S. Gallo, 80, attrice; Contro Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, convenuta; avente per oggetto: pagamento somma. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 10 gennaio 1995, MI.FA.DA. S.r.l. conveniva dinanzi questo Tribunale il Ministero delle finanze per ottenerne il rimborso di L. 7.000.000, oltre interessi, pagati a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione al registro delle imprese nel 1991 e per "tassa di mantenimento" nel 1992. Il Ministero eccepiva tra l'altro l'improponibilita' della domanda per ex art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641/1972, secondo il quale dovendosi assimilare - in materia tributaria - il pagamento d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta e' soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996). In ragione di cio' e tenuto conto che parte del tributo era stata pagata per la prima iscrizione, il G.I. su istanza dell'attrice emanava ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. con la quale condannava l'Amministrazione finanziaria a rimborsare la sola parte del tributo, L. 3.500.000, versata a titolo di tassa di mantenimento, rinviando al collegio la decisione concernente il diritto al rimborso di parte della tassa di "prima" iscrizione e dell'azionabilita' del medesimo. Su quest'ultimo punto, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale "non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco", questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso tributario sorgente dall'indebito rispetto a quello sorgente dall'errore.