IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 414/95  R.G.  promossa  da MI.FA.DI. S.r.l. rappresentata e difesa
dall'avv.  Paolo  Vellutini  ed  elettivamente domiciliata nel di lui
studio in Firenze, via S. Gallo, 80, attrice;
    Contro  Amministrazione  finanziaria  dello Stato, in persona del
Ministro  in  carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura
distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici domicilia in
via  degli  Arazzieri  n. 4, convenuta; avente per oggetto: pagamento
somma.

                      Svolgimento del processo

    Con  citazione  notificata  in  data  10  gennaio 1995, MI.FA.DA.
S.r.l.  conveniva dinanzi questo Tribunale il Ministero delle finanze
per  ottenerne il rimborso di L. 7.000.000, oltre interessi, pagati a
titolo  di  tassa  di  concessione  governativa  per  l'iscrizione al
registro  delle  imprese  nel  1991 e per "tassa di mantenimento" nel
1992.
    Il   Ministero  eccepiva  tra  l'altro  l'improponibilita'  della
domanda per ex art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641/1972, secondo il
quale  dovendosi  assimilare  -  in materia tributaria - il pagamento
d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della
tassa  di  cui  si  tratta  e'  soggetta alla decadenza triennale ivi
prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996).
    In ragione di cio' e tenuto conto che parte del tributo era stata
pagata  per  la  prima  iscrizione,  il  G.I. su istanza dell'attrice
emanava  ordinanza  ex art. 186-quater c.p.c. con la quale condannava
l'Amministrazione finanziaria a rimborsare la sola parte del tributo,
L. 3.500.000, versata a titolo di tassa di mantenimento, rinviando al
collegio  la  decisione  concernente  il diritto al rimborso di parte
della tassa di "prima" iscrizione e dell'azionabilita' del medesimo.
    Su  quest'ultimo  punto,  richiamato il principio elaborato dalla
Corte  costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo
il  quale "non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una
disciplina   speciale,   in   favore  del  debitore,  dell'azione  di
ripetizione  dell'indebito  contro  il Fisco", questo giudice ritiene
rilevante   e   non   manifestamente   infondata   la   questione  di
costituzionalita'  dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 641,  per  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, nella parte
nella  quale  non  prevede  una  diversificazione del trattamento del
diritto  al  rimborso  tributario  sorgente  dall'indebito rispetto a
quello sorgente dall'errore.